La valutazione dello stress lavoro-correlato è obbligatoria. Cosa comporta davvero
È un obbligo di legge per tutte le aziende con almeno un lavoratore, non una buona pratica. Ma la norma chiede di valutare il rischio, non di risolverlo: ed è lì che quasi tutte le aziende si fermano.
La valutazione del rischio da stress lavoro-correlato non è una buona pratica consigliata: è un obbligo previsto dall’articolo 28 del D.Lgs. 81/2008, e riguarda ogni azienda che abbia almeno un lavoratore. Non ci sono soglie dimensionali sotto le quali si è esenti.
Nonostante questo, è l’adempimento che più spesso viene trattato come una formalità da archiviare: un questionario, una relazione, una firma, e il documento torna nel cassetto fino al prossimo aggiornamento. Vale la pena capire cosa chiede esattamente la norma, e cosa invece lascia scoperto.
Cosa dice esattamente la norma
L’articolo 28 del Testo Unico sulla sicurezza include espressamente, tra i rischi da valutare, quelli “collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell’accordo europeo dell’8 ottobre 2004”. Il riferimento operativo sono poi le indicazioni metodologiche elaborate dalla Commissione consultiva permanente, che articolano la valutazione in due fasi.
La prima è una valutazione preliminare, basata su indicatori oggettivi e verificabili. La seconda è una valutazione approfondita, obbligatoria solo se la prima rileva elementi di rischio e se le misure correttive adottate si rivelano inefficaci. È a questo punto che si entra nella percezione soggettiva dei lavoratori.
Gli indicatori della fase preliminare
La fase preliminare non richiede di intervistare le persone: guarda dati che l’azienda ha già. Sono numeri che il controllo di gestione conosce bene, letti però in chiave di rischio invece che di costo.
- Indici infortunistici e andamento nel tempo
- Assenze per malattia e loro distribuzione tra reparti
- Turnover, con particolare attenzione alle dimissioni volontarie
- Procedimenti e sanzioni disciplinari
- Segnalazioni del medico competente
- Lamentele formalizzate dai lavoratori
- Contenuto del lavoro: carichi, ritmi, orari, turni
- Contesto del lavoro: autonomia, ruolo, relazioni, comunicazione
Dove si ferma l’obbligo, e dove comincia il problema
Qui sta il punto che conviene mettere a fuoco: la norma impone di valutare il rischio e di adottare misure di prevenzione, non di offrire supporto psicologico ai lavoratori. Un’azienda può essere perfettamente in regola con l’articolo 28 e non avere alcun servizio a cui una persona in difficoltà possa rivolgersi.
È una distinzione che ha conseguenze pratiche. La valutazione produce un documento; il documento indica aree critiche; le aree critiche richiedono misure. Se le misure si fermano alla riorganizzazione dei turni e a un corso di formazione, la persona che sta già male resta senza risposta, e continuerà a comparire nei dati di assenza dell’anno successivo.
Cosa cambia quando esiste un servizio a cui mandare le persone
Un servizio di supporto psicologico accessibile cambia la valutazione in due modi. Il primo è che diventa esso stesso una misura di prevenzione documentabile, con dati di utilizzo aggregati che mostrano nel tempo dove la domanda si concentra. Il secondo è che chiude il ciclo: la valutazione smette di essere un esercizio che si conclude con un documento e diventa un processo che produce interventi misurabili.
Per l’organo di vigilanza la differenza è sostanziale. Un documento di valutazione che indica criticità e non mostra alcun intervento conseguente è un documento che segnala, per iscritto, un rischio noto e non gestito.
Ogni quanto va aggiornata
La valutazione va rielaborata in occasione di modifiche significative del processo produttivo o dell’organizzazione del lavoro, a seguito di infortuni significativi, quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità, e comunque ogni volta che cambino le condizioni su cui era stata costruita.
Una riorganizzazione, una fusione, l’introduzione di nuovi turni o un cambio sostanziale di sede sono tutti eventi che rendono obsoleta la valutazione precedente, indipendentemente da quanto tempo sia passato.